Informativa

Corte d’Appello di Napoli sospende l’efficacia esecutiva di una sentenza del Tribunale di Napoli su nostra istanza

La Corte d’Appello di Napoli con ordinanza del 31 gennaio 2019 ha sospeso l’efficacia esecutiva di una sentenza del Tribunale di Napoli emessa al termine di un giudizio di accertamento negativo del credito rinveniente da un saldo di conto corrente. Nel giudizio di primo grado, a seguito di CTU contabile, il debito del correntista verso […]

La Corte d’Appello di Napoli con ordinanza del 31 gennaio 2019 ha sospeso l’efficacia esecutiva di una sentenza del Tribunale di Napoli emessa al termine di un giudizio di accertamento negativo del credito rinveniente da un saldo di conto corrente.

Nel giudizio di primo grado, a seguito di CTU contabile, il debito del correntista verso la banca è passato da – € 23.939,70 a – € 7.612,74. Nel contempo, tuttavia, il Tribunale di Napoli ha incredibilmente condannato i fideiussori al pagamento di € 19.464,83 sull’errato presupposto che avessero sottoscritto un contratto autonomo di garanzia (per cui erano tenuti a pagare quanto chiesto dalla banca senza poter opporre eccezioni).

La sentenza appellata, a nostro parere, si prestava alle seguenti critiche:

a) non era stata accertata l’usurarietà del rapporto sulla presupposto della mancata produzione in giudizio dei decreti ministeriali;

b) il CTU nel giudizio di primo grado non aveva condotto un’analisi precisa sulla verifica delle rimesse solutorie ultradecennali;

c) il Giudice aveva di sua iniziativa qualificato le fideiussioni prodotte dalla banca come contratti autonomi di garanzia, condannando i fideiussori al pagamento di un importo di gran lunga superiore a quello del correntista garantito.

La Corte d’Appello, chiamata a pronunciarsi sulla nostra istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata ha riconosciuto la non necessaria produzione dei decreti ministeriali e “per la rilevanza dei decreti anzidetti nell’integrazione della fattispecie penale dell’usura, la tesi degli appellanti, sull’estensione del principio iura novit curia anche a tali provvedimenti amministrativi, appare meritevole di considerazione“.

Inoltre, ha ritenuto corretta la contestazione inerente la qualificazione come contratto autonomo di garanzia (anziché come fideiussione) delle garanzie personali prestate nel rapporto in esame. Peraltro, l’ordinanza in questione pone in discussione “la stessa validità di tale garanzia” (in virtù del fatto che sono state redatte secondo lo schema ABI).

Questo provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza ha consentito ai nostri clienti di evitare gli effetti nefasti di un’esecuzione senza dubbio ingiusta, in attesa di comprendere se il correntista sia realmente debitore della banca.

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