Informativa

Benefici concessi agli agricoltori colpiti da calamità naturale

In caso di calamità naturali il D. Lgs. 102/2004 prevede degli aiuti a favore degli agricoltori danneggiati. Queste misure sono erogate dal Ministero per le Politiche Agricole attraverso il Fondo di Solidarietà Nazionale.

Abbiamo già parlato in un precedente articolo del diritto che la giurisprudenza riconosce agli agricoltori colpiti da calamità naturale di poter beneficiare della sospensione del pagamento delle rate di credito agrario nei confronti delle banche fino ad un massimo di 24 mesi.

Ma come funziona il riconoscimento della calamità naturale?

E quali misure sono concesse agli agricoltori colpiti dagli effetti nefasti delle calamità?

Per aiutare a comprendere, riportiamo alcune indicazioni pratiche tratte dal sito del Ministero Politiche Agricole (clicca qui) che riportano sinteticamente come opera il Fondo di Solidarietà Nazionale in caso di calamità naturale.

Questo Fondo (FSN) “ha l’obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, entro i limiti delle risorse disponibili“.
In queste situazioni il D. Lgs. 102 del 2004, tra le altre misure, prevede attraverso il Fondo degli interventi compensativi per aiutare le imprese e, in particolare:
a) contributi in conto capitale fino all’80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente; a a a a a a a a
b) prestiti quinquennali per le esigenze di esercizio dell’anno in cui si è verificato l’evento dannoso e per l’anno successivo, da erogare a tasso agevolato;
c) proroga delle operazioni di credito agrario fino a un massimo di 24 mesi;
d) esonero parziale dal pagamento di contributi previdenziali e assistenziali fino a un massimo del 50 per cento.

Oltre alle misure compensative il FSN prevede altre tipologie di intervento:
– misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni della produzione e delle strutture;
– interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.