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Omologato piano del consumatore e salvata la casa di una famiglia

Omologato un piano del consumatore dal Tribunale di Foggia e salvata la casa di una famiglia che era sprofondata in una situazione di sovraindebitamento. La situazione, probabilmente, è di quelle abbastanza comuni, in cui persone non troppo esperte vengono man mano sopraffatte dal sistema bancario. Si inizia con il mutuo per l’acquisto della casa, a […]

Omologato un piano del consumatore dal Tribunale di Foggia e salvata la casa di una famiglia che era sprofondata in una situazione di sovraindebitamento.

La situazione, probabilmente, è di quelle abbastanza comuni, in cui persone non troppo esperte vengono man mano sopraffatte dal sistema bancario.

Si inizia con il mutuo per l’acquisto della casa, a cui poi viene aggiunto un primo prestito personale per far fronte ad ulteriori spese, che poi viene periodicamente consolidato attraverso nuovi finanziamenti (caldeggiati dalle stesse banche e finanziarie), che danno l’illusione di beneficiare di un po’ di liquidità ma in realtà sono forieri solo di nuovi costi.

Poi le crescenti esigenze familiari e alcuni imprevisti (spese mediche, cambio auto, ecc.) portano anche a contrarre cessioni di quinto dello stipendio, alimentando un sistema perverso) e così le risorse disponibili non bastano più.

In questo caso il Tribunale di Foggia, ha accolto la richiesta dei debitori e, con un’ordinanza di pregevole argomentazione, ha riconosciuto oltre alla sussistenza del requisito della meritevolezza, la possibilità di falcidiare tutti i crediti. Da evidenziare, come siano state disposte la falcidia dell’unico credito ipotecario (essendo comunque garantito il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile dalla liquidazione del bene ipotecato) nonché delle due cessioni di quinto gravanti sullo stipendio di uno dei due condebitori.

Peraltro, proprio le società cessionarie del quinto dello stipendio hanno formulato osservazioni chiedendo il rigetto della proposta di piano, ma le loro doglianze sono state rigettate in quanto le stesse “hanno dunque, all’evidenza, colpevolmente determinato la situazione di  sovraindebitamento e non possono pertanto presentare opposizione in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore, ricorrendo per essi la condizione ostativa di cui all’articolo 12 bis comma 3 bis“.

Quindi, i debitori sono stati ammessi al pagamento della minor somma di € 84.312,54 (oltre spese di procedura) a fronte di una debitoria iniziale di € 138.286,07 da corrispondere con pagamenti mensili da € 800,00 (mentre gli impegni di spesa assunti ammontavano ad € 2.100,00 al mese) per 10 anni.

Al riguardo il Tribunale ha ritenuto che “nel caso di specie il piano deve ritenersi ammissibile dal punto di vista della durata, atteso che il termine decennale è in linea con la scadenza originaria del mutuo ipotecario, e non può essere ritenuto particolarmente lungo, in considerazione della entità della debitoria complessiva che grava sui ricorrenti, considerata anche la percentuale di soddisfazione dei creditori, sia ipotecario che chirografari, e della congruità dell’importo delle singole rate di pagamento previste rispetto, da un lato, all’ammontare della debitoria complessiva e, dall’altro, all’importo necessario al nucleo familiare per il suo sostentamento“.

omologa piano RGVG 1754-2020